Art. 9.
(Modifica all'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285).

      1. All'articolo 100 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, dopo il comma 2, è inserito il seguente:

      «2-bis. Al fine di consentire alle Forze dell'ordine di verificare la rispondenza del veicolo ai criteri differenziali che la legge garantisce anche in materia fiscale, i veicoli di interesse storico devono essere muniti di una targa supplementare, contraddistinta dalla lettera "H" (historicum), sulla quale sono riportati gli estremi di immatricolazione e omologazione da parte dei soggetti autorizzati».